La formazione all’utilizzo delle attrezzature pericolose è sempre stato un argomento “strano” nelle aziende.
Quante volte abbiamo pensato “Quello dovrebbe rifare il corso per la patente!” incrociando per strada un automobilista incapace? Ma per molto tempo sembrava che appena il volante veniva impugnato all’interno di una azienda questi timori non valessero più: un carrellista frequentava un corso formativo una volta nella vita e nessuno si stupiva.
Da marzo 2013 le cose non stanno più così, perché gli addetti all’uso di una serie di attrezzature produttive dovranno svolgere una formazione specifica a cui seguiranno aggiornamenti periodici.
L’Accordo Stato Regioni 60/2012 riguarda in particolare gli addetti all’uso di:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- carrelli industriali semoventi;
- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- escavatori a fune;
- pale caricatrici frontali;
- terne;
- autoribaltabile a cingoli;
- pompa per calcestruzzo.
La formazione, come quella generale dei lavoratori, si divide in due parti, ma questa volta sono un modulo teorico e un modulo pratico di durata variabile a seconda della tipologia di attrezzatura utilizzata.
Si parte, per il modulo teorico, da un minimo di 4 ore per arrivare ad un massimo di 8 ore (per gru a torre e carrelli elevatori).
Il modulo pratico invece varia dalle 4 alle 12 ore (scavatori idraulici, caricatori frontali e a terne).
Un’altra importante novità del decreto è il numero di partecipanti per docente sia per il modulo teorico (max 24 studenti) che per quello pratico (max 6 partecipanti per docente).
Analizzando inoltre l’allegato III dove sono esplicitati i contenuti da trattare durante i moduli, risulta evidente come sia fondamentale puntare sia sulla conoscenza tecnica del mezzo che sulle corrette pratica di guida, non solo da un punto di vista formale, ma anche scendendo nello specifico delle procedure aziendali e delle indicazioni date dalla cartellonistica che molto può aiutare nel garantire condizioni di sicurezza in azienda.
Ma come gestire gli addetti già formati? Come si sviluppa il discorso del riconoscimento della formazione pregressa?
- Sarà riconosciuta la formazione pregressa (con presentazione di attestato) per:
- corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi;
- corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale;
- corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purché entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.
Inoltre i lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Questo Accordo non è quindi un annullamento di tutto ciò che è stato fatto in passato, ma una indispensabile modifica a uno stato di cose che rappresentava un serio pericolo per i lavoratori.
E voi come avete interpretato la novità? Come un problema o una opportunità?
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