Le previsioni legislative sono contenute in un capitolo dedicato della norma di riferimento, il D.Lgs. 81/2008; si tratta del titolo V “Segnaletica di Salute Sicurezza sul lavoro”, distinto in 2 capi e 6 articoli complessivi.
Un primo aspetto di interesse è costituito dalla definizione che la normativa dà di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro:

[…] una segnaletica che fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Si tratta di una definizione molto vasta che comprende non solo la cartellonistica, ma evidentemente anche segnalazioni di altro genere di tipo acustico, verbale e addirittura di tipo gestuale. Detto questo, è importante chiarire che l’esclusivo interesse di questo articolo è rivolto verso la cartellonistica, vale a dire quella parte della segnaletica che utilizza segnali di tipo visivo e che quindi pone le seguenti domande fondamentali:

quali indicazioni mettere in ambiente di lavoro? come devono essere realizzati i cartelli atti a riportare tali indicazioni?
dove devono essere messi questi cartelli affinché siano visibili e soprattutto non consentano equivoci circa la reale ubicazione dell’elemento o del pericolo segnalato?

Contestualmente alla definizione di cui sopra, la normativa classifica la segnaletica di sicurezza e dei cartelli sicurezza sul lavoro nelle seguenti categorie:

  • segnale di divieto;
  • segnale di avvertimento;
  • segnale di prescrizione o obbligo;
  • segnale di salvataggio o di soccorso;
  • segnale di informazione (categoria generica in cui ricadono i segnali che non possono essere ascritti ad alcuna delle categorie specifiche.

A ciascuna categoria corrisponde, relativamente alla cartellonistica, un ben determinato format, che richiama anche i cartelli utilizzati per regolare la circolazione stradale.
Dunque la normativa risponde, e lo fa in maniera esauriente, alla seconda delle 3 domande fondamentali:

  • i segnali di divieto sono circolari, hanno sfondo bianco con bordo rosso e presentano una barra inclinata a 45° e disegnata sul pittogramma;
  • i segnali di avvertimento hanno forma triangolare con sfondo giallo e bordo nero;
  • i segnali di prescrizione sono circolari con sfondo blu;
  • i segnali di salvataggio o soccorso hanno forma di un rettangolo o quadrato, sfondo verde con elementi bianchi;
  • la particolare categoria dei cartelli utilizzati nell’ambito dell’antincendio che sono di forma rettangolare, ma hanno sfondo rosso.

La normativa codifica anche tutta una serie di pittogrammi che hanno un preciso significato, in modo da rendere uguale in ogni ambiente il cartello che ha una funzione specifica.
L’aspetto però più interessante da analizzare riguarda l’articolo 163 del D.Lgs. 81/2008, che esso fornisce i criteri che devono guidare il tecnico incaricato della progettazione della segnaletica di sicurezza sul lavoro. In qualche modo tale articolo consente di rispondere alle due domande ancora mancanti: la prima e la terza.

Negli intendimenti del legislatore, la segnaletica di sicurezza sul lavoro è un intervento di prevenzione sussidiario, che va utilizzato qualora esista ancora un rischio residuo, vale a dire in quelle situazioni in cui nell’ambiente di lavoro una fonte di potenziale pericolo non è stata completamente neutralizzata attraverso il ricordo alle misure di prevenzione e protezione individuate nell’ambito generale del procedimento di valutazione dei rischi e della loro riduzione alla minima entità.

È evidente quindi lo stretto raccordo che deve esistere fra la valutazione del rischio e la progettazione di un adeguato sistema di segnaletica di sicurezza: è a valle dell’analisi e della valutazione dei rischi che devono essere individuate le situazioni che richiedono la predisposizione di adeguata segnaletica. Dunque, se un rischio è adeguatamente ed efficacemente prevenuto non è richiesto che vengano impartite particolari avvertenze ai lavoratori.

Gli Allegati da XXIV a XXXII contengono una serie di indicazioni di dettaglio utili a definire con maggiore precisione gli obblighi generali riportati nel titolo V del D.Lgs. 81/2008.

Allegato XXIV

Stabilisce i requisiti che deve possedere la segnaletica di sicurezza sul lavoro, nonché le diverse utilizzazioni previste per la stessa. In particolare, il punto 2.1 fornisce indicazioni sulla segnalazione di tipo permanente. Esso prevede in maniera esplicita che la segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo, e altresì quella che serve a indicare l’ubicazione e a identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso, deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli. Analoga disposizione riguarda la segnaletica destinata a indicare l’ubicazione e a identificare i materiali e le attrezzature antincendio, che deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.

Sempre nell’ambito di questo allegato sono contenute le disposizioni riguardanti la segnaletica che deve essere riportata su contenitori e tubazioni che, in particolare, deve essere del tipo previsto nell’Allegato XXVI.

La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.

Fig. 3 – Allegato XXIV: tabella dei colori da utilizzare per le segnalazioni

Il punto 4 riveste particolare importanza poiché fornisce indicazioni sul colore da utilizzare per le segnalazioni (figura 3):
Il punto 5 invece stabilisce dei criteri generali per non compromettere l’efficacia della segnaletica. In riferimento alla segnaletica costituita da cartelli, è opportuno evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri. Nell’identificare le posizioni dei cartelli occorre evitare di disporne un numero insufficiente, evitando un’ubicazione irrazionale. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche. Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell’entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell’area da coprire.

Infine, l’Allegato contiene l’indicazione che le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, che richiama le caratteristi- che di pericolo delle sostanze.

Allegato XXV

Questo Allegato riporta indicazioni specifiche per

i cartelli segnaletici. In particolare, la forma e i colori dei cartelli da utilizzare per i divieti, gli avvertimenti, le prescrizioni e le attrezzature antincendio sono definiti nell’ambito di questo allegato al punto 1. Sono inoltre forniti criteri generali per cartelli realizzati per situazioni particolari.

Di particolare interesse è il punto che dà indicazioni sulle dimensioni, che, in via del tutto generale, devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione. Per le dimensioni l’Allegato indica la formula:

A > L2 / 2000

dove A rappresenta la superficie del cartello (espressa in metri quadrati) ed L è la distanza (misurata in metri) alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino a una distanza di circa 50 m. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell’UNI.

Al punto 2 l’Allegato prevede una serie di indicazioni concernenti le condizioni di impiego dei cartelli. Si tratta di indicazioni tese a garantire la perfetta visibilità dei cartelli, soprattutto dalle persone che ne hanno interesse ai fini della protezione dai rischi.

Innanzitutto, si stabilisce che i cartelli devono essere sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli alla visuale, vicino al rischio specifico o all’oggetto che si intende segnalare, in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. In caso di cattiva illuminazione naturale i cartelli dovranno essere realizzati usando colori fluorescenti o illuminazione artificiale.

Molto importante sottolineare che la norma prevede esplicitamente che i cartelli vanno puntualmente rimossi quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

Allegato XXVI

Questo Allegato contiene indicazioni specifiche per la segnaletica da utilizzare per i contenitori e le tubazioni. In particolare, tutti i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi. Anche le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno munite dell’etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni sulla classificazione, etichettatura e imballaggio secondo la Norma UNI 5634 (figura 4). Tale etichettatura può essere completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso e da dettagli sui rischi connessi.

L’etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte (figura 5).

Allegato XXVII

Questo Allegato riguarda in maniera specifica le prescrizioni concernenti la segnaletica destinata a identificare e a indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio.

Allegato XXVIII

Questo Allegato contiene le prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.

Quadro degli allegati legislativi
Cercando di riassumere il quadro degli obblighi legislativi, emergono alcune situazioni specifiche che richiedono necessariamente la predisposizione di adeguata segnaletica, in par ticolare costituita da cartelli o sistemi analoghi:

  • localizzazione di attrezzature antincendio;
  • identificazione del contenuto di recipienti e tubazioni;
  • imposizione di divieti o di obblighi;
  • segnalazione di avver timenti relativi alla presenza di un rischio residuo;
  • localizzazione dei mezzi di salvataggio o di pronto soccorso;
  • rischi di urto o di caduta.

A questo quadro va aggiunta la segnaletica previ- sta espressamente per gli ambienti di lavoro caratterizzati dalla presenza di particolari fattori di rischio e riportata in altre parti della normativa, come ad esempio:

  • ambienti caratterizzati da livello di emissione sonora superiore a 85 dBA;
  • ambienti caratterizzati dalla presenza di radiazioni ionizzanti;
  • ambienti caratterizzati dalla presenza di campi elettromagnetici;
  • ambienti caratterizzati dal rischio di esposizione ad agenti biologici;
  • ambienti classificati a rischio di formazione di atmosfere esplosive.

Simon Margesin