Gli errori nella segnaletica più frequentemente commessi nella predisposizione del sistema di segnaletica aziendale riguardano sia la quantità che le modalità con cui vengono apposti i cartelli e le segnalazioni grafiche.
Infatti, se è palese che mettere “pochi” cartelli è un errore, in quanto potrebbero essere trascurati dei rischi presenti in un ambiente di lavoro che risulterebbero non adeguatamente segnalati, mettere “troppi” cartelli rappresenta un errore simmetricamente opposto, ma altrettanto nefasto nelle conseguenze. Tappezzare l’ambiente di cartelli di ogni genere e specie induce le persone a una sorta di assuefazione, per cui non prestano più
alcuna attenzione alle informazioni contenute. Ancora peggiore il rischio che tale proliferazione di cartelli possa indurre in confusione ed errori, che potrebbero avere conseguenze molto gravi.
Altri aspetti da curare sono la posizione e le dimensioni delle segnalazioni che ne deve consentire la immediata visibilità e deve consentire di associare senza alcun dubbio il cartello alla situazione a cui si riferisce.
Un errore molto diffuso nella predisposizione della segnaletica di identificazione dei dispositivi antincendio e di primo soccorso è quello di apporre il cartello nelle immediate vicinanze dell’attrezzatura che si vuol segnalare. In questo caso evidentemente il cartello ha l’unica funzione di ribadire l’identificazione dell’attrezzatura, ma non ha spesso alcuna funzione nell’agevolare il suo reperimento in caso di necessità. Meglio allora utilizzare i cartelli al fine di fare in modo che in ogni punto di un ambiente complesso le persone sappiano quale direzione imboccare per raggiungere l’estintore o l’idrante più vicino, allo scopo di minimizzare i tempi necessari a un eventuale intervento di spegnimento e aumentare le possibilità che possa avere un esito favorevole.

Formazione e informazione
Una problematica quasi mai presa adeguatamente in considerazione riguarda l’informazione e la formazione. La normativa all’art. 164 D.Lgs. 81/2008 prevede che tale attività debba essere articolata secondo due direttrici di intervento:

  • l’informazione del rappresentante dei lavoratori e di tutti i lavoratori circa criteri adottati per la progettazione della segnaletica aziendale;
  • la formazione di tutti i lavoratori affinché siano messi in grado di interpretare correttamente il significato della segnaletica.

Si tratta di interventi che possono sembrare eccessivi e inutili dal momento che, in generale, si tende ad attribuire a ogni lavoratore la capacità di comprendere appieno il significato della segnaletica di sicurezza.
In realtà, la problematica appare in tutta la sua complessità se si ricorda il significato precipuo della segnaletica che è quello di indicare la presenza di rischi non efficacemente prevenuti mediante altri interventi. Ne deriva che il più grande sforzo deve essere fatto affinché i lavoratori non abbiano una percezione banalizzante della cartellonistica, vista quasi più come un elemento decorativo o come un elemento derivante da un preciso obbligo di legge. Al contrario, deve passare il messaggio che dietro a ogni cartello è presente una situazione di rischio reale o un obbligo comportamentale al quale occorre prestare la dovuta attenzione al fine di non incorrere in conseguenze dirette o indirette (richiami disciplinari, sanzioni ecc.).

Sanzioni
Il quadro sanzionatorio previsto dalla normativa vigente suffraga la concezione della segnaletica quale importante provvedimento di sicurezza. Per la violazione dell’art. 163, che ricordiamo stabilisce i criteri per la predisposizione di un sistema di segnaletica con particolare riferimento alla necessità di indicare i rischi residui mediante apposite segnalazioni, è previsto per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro.
Per la violazione dell’art. 164, relativo alla formazione e all’informazione, è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 750 a 4000 euro.
Si sottolinea che anche nel caso in cui la segnaletica utilizzata risulti difforme dalle disposizioni degli allegati da XXIV a XXVIII è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro. Come si può vedere, l’apparato sanzionatorio è sicuramente molto significativo, soprattutto per la severità delle sanzioni previste, che possono sembrare per certi versi eccessivamente dure, soprattutto quando vanno a perseguire violazioni della norma riguardanti aspetti meramente formali della realizzazione della segnaletica e non aspetti sostanziali. Detto questo, va riconosciuta a queste sanzioni la funzione di cercare di smantellare quella sensazione di rilevanza marginale associata al problema della cartellonistica, che risulta essere molto diffusa fra gli operatori del settore.

Identificazione dei componenti
Oltre alla segnaletica di orientamento, di emergenza e di sicurezza, l’identificazione univoca e veloce dei componenti ha assunto, negli ultimi anni, un’importanza crescente (figura 6 e figura 7). Le motivazioni sono molteplici:

  • l’impianto risulta immediatamente comprensibile sia a tutti coloro che vi lavorano da anni sia ai neoassunti;
  • la formazione di nuovo personale risulta notevolmente più veloce ed efficace;
  • la manutenzione dell’impianto è molto più facile e la possibilità di compiere errori diminuisce notevolmente;
  • per legge si devono identificare le tubazioni convoglianti fluidi pericolosi presenti in impianto.
  • In questo senso è possibile codificare tutti i componenti dell’impianto: ad esempio, si può riportare il codice su una valvola e, se necessario, aggiungere una descrizione sulla sua funzione. Con lo stesso sistema si possono codificare le pompe riportando il codice e il fluido con l’eventuale simbologia.

Simon Margesin