Il Piano di Azione Nazionale per un uso sostenibile degli agrofarmaci prevede nuovi e importanti obblighi per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, come ad esempio una segnaletica adeguata.

La normativa sugli agrofarmaci

Il PAN (Piano di azione nazionale per un uso sostenibile degli agrofarmaci) che recepisce la direttiva 2009/128/CE ha modificato dalle fondamenta il modo in cui i prodotti fitosanitari sono distribuiti ai rivenditori, acquistati da agricoltori e tecnici, stoccati ed utilizzati.

Un cambiamento radicale che ha investito tutta la filiera, dalle imprese di produzione di mezzi tecnici fino alle aziende agricole.

Obiettivi del PAN sono la riduzione dei rischi per l’ambiente, la salute umana e la biodiversità. Obiettivi che vogliono essere raggiunti attraverso l’introduzione di nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera. Ma in quale modo? Sono tre i pilastri su cui si basa il Piano d’azione nazionale: la formazione degli operatori, i controlli delle attrezzature e la difesa integrata.

Novità del PAN

Molte sono le novità contenute nel PAN, come ad esempio la necessità di un ‘patentino’ per acquistare gli agrofarmaci, la formazione obbligatoria degli operatori, l’obbligo di controllo funzionale delle parti meccaniche e idrauliche delle attrezzature e la taratura (ad esempio degli ugelli degli atomizzatori).

Sono introdotti anche nuovi obblighi per quanto riguarda lo stoccaggio nelle aziende agricole dei prodotti fitosanitari. Se prima del 2014 i contenitori dei prodotti venivano stoccati senza particolari cure, oggi ci sono norme specifiche che indicano luoghi e modalità di conservazione. L’obiettivo é evitare sversamenti accidentali, contaminazioni o utilizzi impropri.

L’allegato sei al PAN riporta le ‘Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze’.

Norme per lo stoccaggio degli agrofarmaci

Al primo punto viene ricordato come “il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all’uso dei prodotti fitosanitari. […] Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati”.

Se il legislatore, nella definizione delle linee guida, ipotizza nella situazione ideale la presenza di un magazzino o di una rimessa ad hoc, la realtà delle aziende agricole nostrane lo porta a contemplare anche altre soluzioni.

Al punto due infatti viene ricordato come “il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un’area specifica all’interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti”.

Emerge chiaramente dunque che il luogo di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, secondo le linee guida del PAN, deve essere un luogo chiuso, ben segnalato e in cui vengano stoccati soltanto prodotti destinati alla difesa delle colture.

Il Piano di azione nazionale prevede poi che il magazzino sia ben areato, non accessibile dall’esterno da persone o animali, realizzato in modo da permettere una facile pulitura in caso di sversamenti accidentali, al riparo dalla pioggia e dalla luce del sole.

Il legislatore pone particolare cura nel sottolineare la necessità di una segnaletica adeguata. Al punto undici viene richiesto che “sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo” e al punto successivo si chiede che “sulle pareti in prossimità dell’entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza”.

Nella sezione VI.6 dell’allegato sei al PAN viene poi ricordato come i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere “conservati temporaneamente […] all’interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un’area apposita e ben identificata”.

Riassumendo dunque per il rivenditore di prodotti fitosanitari, per l’agricoltore e il contoterzista è necessario avere un luogo di stoccaggio che sia ben identificato e contrassegnato da cartelli di pericolo.

Le regole per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari

All’interno può essere prevista un’area per conservare i prodotti scaduti, parzialmente utilizzati e i contenitori vuoti. Area che deve essere a sua volta identificata da apposti cartelli. Infine all’esterno del magazzino deve essere previsto un cartello con i numeri di emergenza da chiamare in caso di necessità.

Le soluzioni di ASV Stubbe sono ideali per adempiere agli obblighi introdotti dal PAN. L’azienda commercializza infatti una vasta gamma di cartelli per la segnaletica, compresi quelli di pericolo richiesti dalla normativa.

Ed é inoltre in grado di realizzare cartelli su misura, dalle semplici etichette modulari, con cui é possibile comporre qualunque tipo di etichetta, fino alle più complesse targhe pantografate e alle etichette incise.

In questo modo gli attori che soggiaciono alla normativa introdotta dal PAN possono mettersi al riparo dalle sanzioni elevate dagli organi di controllo competenti.